Statuti

Statuti

 

STATUTI

della
SCHWEIZERISCHER VEREIN FÜR SCHWEISSTECHNIK (SVS)
ASSOCIATION SUISSE POUR LA TECHNIQUE DU SOUDAGE (ASS)
ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA TECNICA DELLA SALDATURA (ASS)
SWISS WELDING ASSOCIATION (SWA)
 
(di seguito “associazione” o “ASS”)
 
Per ragioni di leggibilità, le forme maschili vengono utilizzate per le denominazioni, ma si riferiscono a membri di tutti i sessi.

 

Indice

1       Nome e sede

2       Scopo e attività

2.1         Scopo dell’associazione

2.2         Attività dell'associazione

3       Adesione

3.1         Categorie di membri

3.2         Elenco dei membri

3.3         Diritti

3.4         Responsabilità

3.5         Quote annuali

3.6         Affiliazione

3.7         Fine dell'adesione

4       Organi e loro competenze

4.1         Assemblea dei soci

4.2         Comitato esecutivo

4.3         Agenzia

4.4         Ufficio di revisione

5       Commissioni

6       Risorse

7       Anno finanziario

8       Fusione o scioglimento

9       Entrata in vigore

1       Nome e sede

La Schweizerische Verein für Schweisstechnik (Association Suisse pour la Technique du Soudage, Associazione Svizzera per la Tecnica della Saldatura, Swiss Welding Association) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Basilea.

Per tutte le controversie legali si applica il diritto svizzero e il foro competente è Basilea.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione è iscritta nel registro delle imprese (CHE-107.304.358).

2       Scopo e attività

2.1       Scopo dell’associazione

Lo scopo dell’associazione è:

L'associazione è al servizio di tutte le persone e organizzazioni che utilizzano tali procedure e strutture.

Le condizioni quadro per le attività dell’associazione sono:

2.2       Attività dell'associazione

Le attività dell'associazione consistono in:

L’associazione svolge la propria attività senza scopo di lucro.L'associazione punta all'indipendenza finanziaria e investe i proventi d'esercizio in base allo scopo. L’associazione non è orientata al profitto.

L'associazione svolge la propria attività direttamente o indirettamente attraverso la partecipazione ad istituzioni rilevanti.L'associazione può istituire succursali e filiali in patria e all'estero e partecipare ad altre imprese o associazioni in patria e all'estero; acquisire, detenere, gestire, ipotecare, sfruttare e vendere beni immobili e diritti di proprietà intellettuale in patria e all'estero; effettuare operazioni di finanziamento, investimento e prestito di qualsiasi genere, prestare garanzie e costituire garanzie a beneficio di terzi e svolgere ogni altra attività che appaia idonea a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo dell'associazione.

3       Adesione

Può diventare membro dell'associazione qualsiasi persona fisica o giuridica o altra organizzazione in patria o all'estero che sia interessata allo scopo dell'associazione.

3.1       Categorie di membri

3.1.1   Soci individuali

I soci individuali sono persone fisiche.

Soci liberi

I soci individuali che fanno parte dell'associazione da 35 anni ininterrotti sono nominati soci liberi dall'assemblea dei soci ed esenti dalla quota associativa annuale.

Soci onorari

Possono essere nominate soci onorari dall'assemblea dei soci,  su proposta del comitato esecutivo, le persone fisiche che si sono distinte in relazione allo scopo e alle attività dell'associazione o che hanno dato un contributo eccezionale allo sviluppo dell'associazione.

Soci passivi

I soci individuali, che non possono esercitare i propri diritti e doveri di soci per motivi personali o legali, possono essere nominati temporaneamente soci passivi dal comitato esecutivo.

I soci individuali, che diventano dipendenti dell’ASS, diventano soci passivi per la durata del loro rapporto di lavoro.

I soci passivi non hanno diritto di voto nell'assemblea annuale.

3.1.2   Soci aziendali

I soci aziendali sono persone giuridiche o altre organizzazioni come imprese individuali, autorità, istituti di istruzione e altri.

Membri patroni

I membri patroni sono soci aziendali che si impegnano a versare un compenso annuo straordinario concordato con il comitato esecutivo.

3.2       Elenco dei membri

L'associazione dispone di un elenco dei membri in cui sono elencati i membri con il loro nome e cognome o l’azienda e l'indirizzo.

L'associazione conserva le informazioni su ciascun membro e gli eventuali documenti giustificativi per cinque anni dopo la cancellazione del membro dall’elenco.

3.3       Diritti

Ad eccezione dei soci passivi, tutti i membri hanno gli stessi diritti.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni dell'associazione, a ricevere informazioni e consigli nell'ambito delle attività associative e ad usufruire delle agevolazioni concesse dall’agenzia. L’agenzia può addebitare tariffe adeguate per consulenze specialistiche approfondite.

3.3.1   Rappresentanza dei soci aziendali

Fino alla revoca, i soci aziendali nominano una persona fisica che li rappresenta presso l'associazione e ne informano per iscritto l'associazione. Attraverso questa persona fisica (di seguito “delegato”), un socio aziendale esercita i suoi diritti in qualità di membro.

Se all'associazione non viene comunicato alcun delegato, l'associazione presuppone che ogni persona fisica che lavora per un socio aziendale abbia il diritto di rappresentare il socio aziendale nei confronti dell'associazione.

3.4       Responsabilità

Per le passività dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri qualora superino le quote annuali statutarie.

3.5       Quote annuali

La quota annuale dei soci individuali è determinata dall'assemblea dei soci.

La quota annuale dei soci aziendali viene proposta dal comitato esecutivo in base alla loro dimensione e importanza e determinata dall'assemblea dei soci.

Il comitato esecutivo può stabilire che un membro paghi la sua quota annuale in una forma diversa dal pagamento in denaro.

I soci onorari, i soci liberi ed i soci passivi sono esentati dal pagamento della quota annuale.

3.6       Affiliazione

L'assemblea dei soci prende la decisione finale sull’affiliazione di un membro.

Un rifiuto non richiede alcuna giustificazione.

3.7       Fine dell'adesione

L’adesione ha fine mediante:

3.7.1   Recesso

I soci possono recedere alla fine dell'esercizio finanziario previa comunicazione scritta all’agenzia almeno 3 mesi prima.

3.7.2   Esclusione

Il comitato esecutivo può escludere un membro dall'associazione se il suo comportamento è contrario agli scopi e agli interessi dell'associazione, se un membro non paga la sua quota annuale nonostante ripetuti solleciti o per altri motivi.

Il comitato esecutivo può escludere un membro dall'associazione se l’agenzia non dispone di un indirizzo postale aggiornato e se dopo 12 mesi, nonostante ripetuti tentativi, l’agenzia non è riuscita a stabilire un contatto con il membro.

Il socio escluso ha il diritto di ricorso davanti all'assemblea dei soci.

4       Organi e loro competenze

4.1       Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione.

4.1.1   Competenze dell'assemblea dei soci

Le competenze dell'assemblea dei soci sono:

4.1.2   Svolgimento e convocazione dell'assemblea dei soci

Ogni anno nel primo semestre si tiene un'assemblea dei soci ordinaria. La data e il luogo dell'assemblea dei soci ordinaria vengono stabiliti dal comitato esecutivo e annunciati nell'organo dell'associazione almeno un mese prima.

I soci sono invitati all'assemblea dei soci dal comitato esecutivo almeno un mese prima, con l'indicazione degli argomenti da trattare e degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione si considera consegnata al socio, se è stato convocato per iscritto o tramite posta elettronica all'ultimo indirizzo fornito dal socio.

L'assemblea dei soci può svolgersi virtualmente e/o il comitato esecutivo può consentire la partecipazione virtuale a un'assemblea dei soci tenuta fisicamente. I membri che partecipano virtualmente sono considerati presenti e hanno gli stessi diritti dei membri fisicamente presenti.

4.1.3   Assemblea dei soci straordinaria

L'assemblea dei soci straordinaria ha luogo se il comitato esecutivo lo ritiene necessario o se almeno un quinto dei membri lo richiede.

La convocazione di un’assemblea dei soci straordinaria è richiesta per iscritto e riporta all'attenzione del comitato esecutivo l'oggetto delle trattative e le proposte. In casi urgenti è sufficiente un preavviso di 14 giorni per convocare un'assemblea dei soci straordinaria.

4.1.4   Ordine del giorno

Per essere iscritte all'ordine del giorno, le richieste dei membri per l'assemblea dei soci devono essere presentate al comitato esecutivo per iscritto e motivate almeno 2 settimane prima dell'assemblea dei soci.

4.1.5   Presidenza

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente o da un rappresentante da lui designato. Il presidente designa il verbalizzante e propone più scrutatori per l'elezione da parte dei soci presenti.

4.1.6   Votazione, diritto di voto e delibera

Ogni membro, ad eccezione dei soci passivi, ha diritto di voto nell'assemblea dei soci.

Le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente, a meno che il voto segreto non sia deciso a maggioranza semplice.

Le delibere in merito a modifiche dello statuto, fusione, scioglimento e utilizzo del patrimonio dell'associazione possono essere prese solo con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Tutte le altre delibere vengono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità decide il presidente.

Nelle elezioni al primo turno è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge questa maggioranza, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta, il candidato con meno voti viene eliminato dallo scrutinio successivo.

Il comitato esecutivo adotta le misure necessarie per verificare il diritto di voto dei partecipanti.

L'assemblea dei soci può deliberare anche per iscritto. La documentazione di voto sarà inviata ai soci almeno 10 giorni prima del termine ultimo di invio.

4.2       Comitato esecutivo

4.2.1   Composizione e durata dell'incarico

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da 5 a 10 ulteriori persone fisiche.

Possono far parte del comitato esecutivo solo i membri dell'associazione o i delegati dei soci aziendali.

Il comitato esecutivo si costituisce da solo, a meno che gli statuti non dispongano diversamente.

La durata del mandato del comitato esecutivo è di tre anni. È consentita la rielezione. Elezioni suppletive e sostitutive possono essere indette dall'assemblea dei soci per la restante durata del mandato.

4.2.2   Competenze

Le competenze del comitato esecutivo sono:

4.2.3   Sedute del comitato esecutivo

Le riunioni del comitato esecutivo sono convocate dal presidente.

Il comitato esecutivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, comunque almeno tre volte l'anno. La convocazione deve essere effettuata anche qualora ne sia fatta richiesta motivata da parte del direttore generale o di tre membri del comitato esecutivo.

La convocazione avviene per iscritto, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della riunione, esclusi i casi urgenti.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo e ne redige i verbali.

Il comitato esecutivo delibera con la maggioranza semplice dei membri del comitato esecutivo presenti. Per l'elezione e la dimissione del direttore generale è necessaria la maggioranza assoluta dei due terzi di tutti i membri del comitato esecutivo in carica.

Un membro del comitato esecutivo può partecipare alle riunioni del comitato esecutivo presenziando di persona, telefonicamente o tramite mezzi di comunicazione elettronica ed è pertanto considerato avente diritto di voto.

4.2.4   Comitato amministrativo

Il comitato esecutivo elegge un comitato amministrativo composto da 3 a 6 membri del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo determina le sue competenze.

4.3       Agenzia

L'associazione dispone di un’agenzia gestita da un direttore generale eletto dal comitato esecutivo.

4.3.1   Regolamento dell’associazione

Il comitato esecutivo emana un regolamento associativo che determina i seguenti punti:

Il direttore generale ha in particolare il compito di:

4.4       Ufficio di revisione

Se l'associazione è tenuta ad effettuare una revisione ordinaria, l'assemblea dei soci nomina un ufficio di revisione secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. L’ufficio di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'articolo 728 CO. I suoi compiti si basano sulla legge (art. 728a e seguenti CO).

Se l'associazione non è obbligata ad effettuare una revisione ordinaria, l'assemblea dei soci eleggerà in qualità di ufficio di revisione un revisore autorizzato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, il quale effettuerà la revisione contabile annuale in misura limitata. L'ufficio di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'articolo 729 CO. I suoi compiti si basano sulla legge (art. 729a e seguenti CO).

L’ufficio di revisione viene eletto per un anno finanziario. Inizia il giorno della sua elezione e termina con la prima assemblea dei soci ordinaria successiva. La rielezione è possibile.

5       Commissioni

Le commissioni possono essere istituite dal comitato esecutivo, dal comitato amministrativo o dal direttore generale per compiti specifici. Riferiscono al dipartimento di nomina.

6       Risorse

Per perseguire lo scopo dell’associazione, l’associazione dispone delle seguenti risorse:

7       Anno finanziario

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

8       Fusione o scioglimento

La fusione o lo scioglimento dell'associazione possono essere decisi dall'assemblea dei soci solo se almeno un terzo di tutti i soci ne presenta richiesta scritta al comitato esecutivo o se il comitato esecutivo stesso presenta una richiesta in merito.

Il comitato esecutivo è incaricato della liquidazione in caso di scioglimento, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci.

Se l'associazione verrà immediatamente sostituita da un'istituzione con lo stesso spirito, i fondi saranno interamente devoluti a questa istituzione.

I soci dell’associazione non hanno alcun diritto sui beni dell’associazione. Qualsiasi eccedenza deve essere utilizzata in conformità con lo scopo dell’associazione.

9       Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del 4 giugno 2024; sostituiscono quelli del 28 maggio 2015.

Fa fede la versione tedesca.

 

ASSOCIAZIONE SVIZZERA PER LA TECNICA DELLA SALDATURA

 

Aimée Schmelzer                                   Daniela Grütter

Presidente del comitato esecutivo            Direttrice

 

Berna, 04.06.2024